Art. 1.
(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al comma 14 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «dai commi 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e 7» e le parole: «dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 5»;

          b) al secondo periodo, le parole: «Alla violazione prevista dai commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9» e le parole: «di un mese» sono sostituite dalle seguenti: «di tre mesi».